Art. 16.
(Circuito nazionale delle sale cinematografiche di rilevante interesse culturale).

      1. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale monoschermo che destinano la propria programmazione ad opere cinematografiche di qualità, nazionali e comunitarie, ovvero di Paesi emergenti identificati dal CNC, e ad attività finalizzate alla diffusione e alla valorizzazione della cultura cinematografica.
      2. Alle sale monoschermo di rilevante interesse culturale di cui al comma 1, situate in edifici o locali di interesse storico-artistico, sono concessi dal CNC contributi per la ristrutturazione, la manutenzione e la conservazione dei medesimi locali in misura non superiore al 30 per cento dei costi annuali documentati.
      3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali dispone, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria, misure di intervento per la costituzione di un circuito nazionale di sale d'essai specializzate nella programmazione di film nazionali e comunitari, misure di sostegno finanziario, misure fiscali e incentivi alla programmazione, investimenti agevolati per la realizzazione di sale cinematografiche nelle aree depresse, nonché misure di incremento delle sovvenzioni

 

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statali già previste per lo svolgimento delle attività delle sale d'essai.